Servizio di tutela del Gas: cosa sapere per risparmiare in bolletta

Ormai da qualche tempo, in Italia, convivono due tipologie di mercati dell’energia: infatti è possibile attivare la fornitura di energia elettrica e gas metano tramite il mercato libero oppure tramite il servizio regolato dall’Autorità, cioè il mercato tutelato.

In verità, la modalità di mercato tutelato assume due diverse denominazioni a seconda che si parli della fornitura dell’energia elettrica o del gas: infatti, il nome corretto per definire il mercato tutelato della luce è “servizio di maggior tutela”, mentre per il gas è “servizio di tutela”.

Le due denominazioni sono diverse perché esistono alcune differenze di regolamento: ad esempio, nel mercato del gas gli operatori del mercato libero possono proporre le stesse tariffe del servizio tutelato, mentre ciò non può accadere nel campo dell’energia elettrica. Inoltre, mentre il servizio di maggior tutela dell’elettricità è proposto da un unico fornitore per ogni comune, per il mercato tutelato del gas ne esistono diversi da luogo a luogo.

Cosa vuol dire “servizio di tutela” del gas?

Quando un utente si rifornisce di gas attraverso il “servizio di tutela”, significa che compra il gas alle condizioni stabilite dall’Autorità: ciò vuol dire che il prezzo viene fissato ogni tre mesi da ARERA in base alle variazioni di mercato.
Usufruiscono del servizio di tutela tutti coloro che non hanno mai effettuato il passaggio al mercato libero o che sono rimasti senza venditore, ad esempio dopo essere passati al mercato libero accettando l’offerta di un’impresa che poi è fallita.

Il servizio di tutela è “erede” del regime di monopolio pubblico nella distribuzione e consegna del gas gestito da Eni, in vigore in Italia dagli anni ‘60: fino ad allora era dunque Eni l’unico interlocutore del consumatore per ogni ambito che riguardasse l’erogazione del gas.
Da qualche tempo, questo non è più l’unico modo per essere riforniti di gas metano: a seguito di alcuni decreti, sulla scia dell’Unione Europea, anche in Italia si è aperto il mercato libero del gas naturale, insieme a quello dell’elettricità.

Il processo di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica è iniziato nel 1999 con il cosiddetto “decreto Bersani” (il decreto legislativo n.79/1999), formulato per recepire la direttiva 1996/92/CE del Parlamento dell’Unione Europea.
Quello del gas naturale, invece, ha avuto il suo punto d’inizio con il D.L. 164 del 23 maggio 2000, (“decreto Letta”), che ha introdotto la liberalizzazione del mercato del gas a partire dalle utenze industriali; dal 1° gennaio 2003 sono state liberalizzate anche le utenze domestiche.

Al momento, dunque, ogni cliente può scegliere se rifornirsi di gas naturale da un operatore del libero mercato oppure secondo le condizioni decise dall’Autorità nel Servizio di Tutela. Attenzione, però: questa possibilità vale solo per gli utenti residenziali e per i condomini con uso domestico che non abbiano un consumo superiore a 200.000 Smc/annui.

Il “ddl concorrenza”: le novità sulle bollette del gas naturale

A seguito del DDL concorrenza approvato il 2 agosto del 2017, sono state applicate alcune novità nell’ambito dei servizi legati al rifornimento del gas: ad esempio, il fatto che sarà possibile la rateizzazione in caso di maxi-bollette (per esempio a causa di grossi conguagli, magari accumulati dopo anni di letture solo stimate e non veritiere), e alcuni miglioramenti del bonus gas per le famiglie disagiate.

Inoltre, è stato stabilito il termine dopo il quale il servizio tutelato non esisterà più, ovvero il 1° luglio 2020. Perciò è importante che ogni consumatore inizi a considerare entro questa data un nuovo operatore da cui farsi fornire il gas naturale.

Dal 1° luglio 2018 è online il Portale Offerte in cui vengono pubblicate tutte le offerte di gas naturale e di energia elettrica. Su questo sito i clienti domestici, le famiglie e le piccole imprese possono confrontare e scegliere in modo semplice le offerte di gas ed energia e rimanere aggiornati sulle ultime novità normative.

Bolletta del gas naturale: quota fissa e quota variabile

Il gas naturale, come si può facilmente immaginare, arriva nelle nostre case dopo una serie di passaggi che fanno sì che la bolletta presenti varie voci di spesa.

Le approfondiremo una per una, ma prima di tutto bisogna specificare che ognuna di queste voci, a parte le imposte statali, sono composte da una quota fissa e una quota variabile: cosa vogliono dire queste denominazioni?

  • Quota fissa: come dice il nome, questo costo non cambia al variare della quantità di gas consumato, perciò viene calcolata in in €/PDR al mese o in €/cliente.
  • Quota variabile: questa quota, invece, dipende da quanto gas naturale è stato utilizzato. Essa è calcolata in €/Smc (ovvero Standard metro cubo), e i prezzi adottati sono divisi in scaglioni di consumo, ovvero fasce delle quantità di consumo che hanno un limite minimo e un limite massimo, e un prezzo corrispondente (stabilito ogni 3 mesi dall’Autorità, come già abbiamo accennato): essi sono stabiliti in modo tale che le famiglie che utilizzano meno gas paghino una tariffa minore, mentre chi consuma di più – rientrando nelle fasce più alte – paga prezzi maggiori che comprendono gli scaglioni precedenti.

Nella composizione dei prezzi sono inoltre considerati gli ambiti tariffari, ovvero 6 grandi aree geografiche in cui è stato diviso il territorio nazionale, a cui ogni 3 mesi viene assegnato un costo per i servizi di misura e distribuzione del gas. Queste grandi aree sono:

– Ambito nord orientale (Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna)
– Ambito nord occidentale (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria)
– Ambito centrale (Toscana, Umbria e Marche)
– Ambito centro-sud occidentale (Lazio e Campania)
– Ambito centro-sud orientale (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)
– Ambito meridionale (Calabria e Sicilia).

Nella seguente tabella si possono vedere gli scaglioni del gas naturale: essi si riferiscono ai consumi annuali, misurati in Smc:

Tariffe gas naturale: come si compongono

Come abbiamo visto, quando arriva la bolletta del gas naturale, il prezzo finale è il risultato della somma fra varie voci di spesa, alcune delle quali composte da una quota fissa e da una quota variabile, anche se l’utente si trova ancora a usufruire del servizio di tutela.
Queste voci sono:

  • Spesa per la materia energia: si tratta degli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire il gas naturale o l’energia elettrica al cliente finale. Per i clienti forniti nei servizi di tutela, l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) definisce e aggiorna ogni 3 mesi le condizioni economiche di riferimento, tenendo conto principalmente dell’andamento delle quotazioni internazionali degli idrocarburi (petrolio e gas). Invece, nel mercato libero i costi relativi alla materia energia sono liberamente concordati fra le parti, e stabiliti nel contratto di fornitura, ed è su questi costi che si gioca la concorrenza tra le imprese di vendita.
  • Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: sono i costi sostenuti dalle società per il trasporto nazionale e per la distribuzione locale del gas e dell’energia, fino al contatore del cliente, e per la gestione dell’attività di misura (fra cui: la lettura dei consumi). Questa componente rappresenta in media circa il 18% della spesa totale lorda ed è coperta da tariffe stabilite dall’Autorità con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
  • Oneri di sistema: sono gli importi fatturati per coprire le spese relative ad attività di interesse generale per il sistema gas e il sistema elettrico, e che vengono pagate da tutti i clienti finali. Ad esempio i costi per la messa in sicurezza del nucleare, per gli incentivi alle fonti rinnovabili, per la copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario e il sostegno alla ricerca di sistema, per il recupero degli oneri di morosità, per la copertura del bonus gas/elettrico.
  • Imposte e Iva: si tratta delle voci relative all’imposta di consumo (accisa), all’eventuale addizionale regionale gas (applicata solo in alcune regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto), e all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
    (Per conoscere le imposte presenti nella bolletta della luce, leggi il nostro articolo “Imposte sull’energia elettrica”).

Nelle seguenti tabelle si possono vedere i prezzi della spesa per oneri di sistema e di quella per il trasporto e la gestione del contatore, (quest’ultima, in particolare, a seconda dell’ambito tariffario dell’utente):

Spesa per oneri di sistema

Trasporto e gestione del contatore – Italia settentrionale e centrale

Spesa per trasporto e gestione del contatore – Italia meridionale

Ma non è finita qui: le componenti che abbiamo elencato, sono divise a loro volta in varie quote; le approfondiremo dedicando un paragrafo a ciascuna voce.

Bolletta del gas: spesa per il trasporto e la gestione del contatore

Nel dettaglio, la spesa per il trasporto e la gestione del contatore comprende le seguenti quote:

  • ST e VR: al momento sono nulle, ma nacquero per coprire spese contrattuali derivanti dalle gare di affidamento dei servizi ai distributori;
  • QT: va a coprire le spese di trasporto del gas naturale fino alle reti di distribuzione;
  • Tau1, Tau3: compensano le spese sostenute per smistare e misurare il quantitativo di gas erogato;
  • UG1: serve a garantire che le spese del servizio di distribuzione siano effettivamente coperte dagli importi pagati dagli utenti, mettendo in conto anche l’eventualità di conguagli.
Bolletta del gas: la spesa per oneri di sistema

La spesa per oneri di sistema, invece, si compone di queste voci:

  • RE: questa sigla sta per “Risparmio Energetico”. La quota ha lo scopo di sovvenzionare la realizzazione di reti di teleriscaldamento, l’avanzamento della tecnologia nell’ambito del gas naturale e la programmazione di iniziative che incoraggiano lo sviluppo dell’uso delle fonti rinnovabili.
  • UG2: serve a pareggiare la differenza fra le reali spese eseguite dai fornitori e ciò che viene ricavato tramite la quota QVD, facente parte della spesa per la materia del gas naturale.
  • UG3: ha il fine di soddisfare i costi sostenuti per le procedure di interruzione dell’erogazione a causa delle morosità.
Bolletta del gas: la spesa per la materia gas naturale

La spesa per la materia gas naturale si compone delle seguenti voci:

  • GRAD, sigla che sta per “componente di gradualità”: è servita, fino a settembre 2017, a coprire le spese di sostituzione dei vecchi contratti di acquisto del gas con quelli nuovi, in cui viene applicato un metodo di calcolo più recente;
  • Cpr: è la componente che serve a coprire gli incentivi diretti alle imprese che ritrattano i contratti di acquisto all’ingrosso a lungo termine con quelli a breve termine, che in quel momento sono più convenienti;
  • Cmem: è la componente utile a pareggiare i costi relativi all’acquisto del gas naturale all’ingrosso;
  • CCR: serve a coprire le spese sostenute per tutelare i consumatori dalle oscillazioni di prezzo dovute a cause esterne e per rifornirli;
  • QVD, ovvero la “Quota di vendita al dettaglio”: copre i costi fissi sostenuti per la gestione commerciale dei clienti.

Servizio di tutela gas: quali differenze con il mercato libero?

Tra servizio di tutela e mercato libero, cosa scegliere? La risposta a questa domanda, da quando è stata introdotta la liberalizzazione, è semplice: dipende dalle abitudini del consumatore.
Infatti, la principale differenza fra le tariffe del servizio di tutela del gas e quelle del mercato libero è ogni quanto tempo i prezzi sono rivisti e ri-decisi: se infatti, come abbiamo visto, nel mercato tutelato i prezzi vengono stabiliti dall’Autorità ogni tre mesi, nel mercato libero i fornitori sono liberi di scegliere il prezzo proposto e, volendo, di bloccarlo per 12, 24 o anche 36 mesi.
Possono inoltre decidere di proporre offerte che si adattino alle abitudini di vita degli utenti.

Come si legge la bolletta del gas? Come capire se la bolletta è del servizio di tutela o di un altro operatore

Per tutelare l’utente e affinché la trasparenza nei suoi confronti sia massima, l’ARERA (ovvero l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha stabilito che alcune informazioni debbano essere obbligatoriamente presenti in ogni bolletta, sia che essa provenga dal servizio di tutela che da un operatore del mercato libero.

Queste informazioni sono le seguenti:

  • CONSUMI: l’utente troverà scritte nella bolletta 2.0 le ultime letture del contatore o le stime recenti. Se vengono inserite compensazioni relative a consumi stimati in periodi precedenti, l’utente deve trovare indicati chiaramente anche l’ammontare già pagato, insieme alle stime paragonate ai reali consumi. Una volta all’anno, inoltre, deve essere inserito il consumo degli ultimi 12 mesi in dettaglio.
  • SPESE: oltre a quelle già nominate, ovvero la spesa per il trasporto e la gestione del contatore, la spesa per oneri di sistema, la spesa per la materia gas naturale e le imposte statali, va ovviamente indicato il totale della bolletta. Solo se oggetto di fatturazione, si troveranno scritti sulla bolletta anche ricalcoli, altre partite e il bonus sociale. Insieme a questi ultimi, se presenti, devono essere indicati anche i motivi per cui vengono applicati, la modalità di pagamento, la scadenza entro la quale effettuarlo e le eventuali rate.
  • INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE, ovvero alcuni dettagli indispensabili come ad esempio:
    • dati della fornitura (indirizzo, PDR, tariffa sottoscritta);
    • tipo di servizio: da questo si capisce se l’utente è rifornito da un operatore del mercato libero o dal servizio di tutela;
    • estremi della bolletta (ovvero periodo di riferimento e data di invio);
    • indirizzo di recapito e dati che identificano l’intestatario.

In una bolletta di un utente fornito dal servizio di tutela, inoltre, non deve mai mancare l’aggiornamento delle variazioni delle condizioni economiche, ogni tre mesi.

Perché passare dal servizio di tutela al mercato libero del gas naturale?

Come abbiamo in più occasioni anticipato, dal 1° luglio 2020 il mercato tutelato verrà abolito, sia per quanto riguarda l’energia elettrica, sia per quanto riguarda il gas.
La data è ancora lontana, perciò la via più comoda sembrerebbe quella di rimanere nel servizio di tutela fino a quando non sarà più possibile farlo, per poi informarsi solo all’ultimo momento su quale sia l’operatore del mercato libero che propone l’offerta più conveniente.
In realtà, aspettando così tanto per scegliere il proprio fornitore di gas del mercato libero, si perde un’occasione: infatti, mentre all’interno del servizio di tutela i prezzi sono uguali per tutti gli utenti e sono stabiliti ogni tre mesi dall’Autorità, all’interno del mercato libero ogni fornitore è libero di scegliere i prezzi che preferisce in regime di concorrenza, e comunque entro certi limiti stabiliti dall’ARERA a tutela del consumatore.
Potrebbero pertanto esistere contratti contenenti prezzi bloccati per 12, 24 o 36 mesi, anziché ogni 3 mesi, o offerte più rispondenti alle esigenze e abitudini dell’utente. Inoltre, il mercato libero offre anche la possibilità contraria: quella di usufruire di prezzi indicizzati, cioè che seguono gli andamenti di mercato costantemente.

Come effettuare il passaggio dal servizio tutelato al mercato libero e viceversa

È possibile effettuare il passaggio dal servizio tutelato al mercato libero, e viceversa, in qualunque momento.
Una volta che il consumatore ha scelto l’operatore che propone l’offerta a esso più congeniale, la stipula del nuovo contratto può avvenire presso gli uffici commerciali del nuovo fornitore o anche altrove; è importante tuttavia che il cliente si assicuri di essere a conoscenza – in modo chiaro e ben definito – del prezzo della nuova fornitura, della durata nel tempo dell’eventuale offerta e delle potenziali spese a proprio carico.

Deve essere inoltre ben consapevole e informato della durata del contratto che sottoscrive, dei metodi di pagamento ammessi e con quali tempistiche, delle condizioni di ripensamento e recesso, delle modalità di conteggio dei consumi e di tutte le informazioni utili per esporre segnalazioni e reclami.

Il nuovo cliente, prima di sottoscrivere il contratto, dovrà inoltre assicurarsi di ricevere una copia dello stesso, una scheda di confrontabilità che gli permetta di paragonare le nuove tariffe con quelle dell’Autorità e una nota informativa contenente i chiarimenti riguardo alle operazioni di verifica che il cliente dovrebbe mettere in atto prima di cambiare fornitore.

Per confermare la stipula del nuovo contratto, l’utente dovrà mandare la lettera di conferma, oppure riceverà una chiamata di conferma se l’operazione non verrà svolta presso gli uffici commerciali del venditore.
Sarà il nuovo operatore a informare quello vecchio dell’avvenuta stipula del contratto, e il cambiamento definitivo avverrà in 1-2 mesi, senza provocare disagi.
Al momento del cambio, il nuovo venditore potrebbe chiedere un deposito cauzionale, che però rimane fruttifero, e quindi verrà restituito entro 30 giorni dal termine del contratto.

Se invece si vuole tornare al servizio di tutela, bisogna fare richiesta all’operatore storico della propria zona specificando che si chiede il trattamento di mercato tutelato (infatti, a differenza dell’energia elettrica, il gas in servizio di tutela non è fornito da un unico operatore nei vari comuni).

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