Servizio di maggior tutela dell’energia elettrica: come risparmiare in bolletta

Per “comprare” alcuni beni di prima necessità si deve uscire di casa o acquistare online. Questa routine, però, non è tipica di tutte le cose più essenziali alla vita quotidiana: ad esempio, la luce elettrica è un servizio che ormai diamo per scontato ci sia quando accendiamo l’interruttore, e siamo quindi abituati al fatto che per averla non serva fare nulla di più che, appunto, accendere l’interruttore.
Tuttavia, da qualche tempo ormai anche l’energia elettrica si può “comprare” da diversi fornitori, scegliendo in base a criteri di prezzo. In particolare, il mercato dell’energia elettrica si divide in due grandi branche: il servizio di maggior tutela e il mercato libero.

Cos’è il servizio di maggior tutela dell’energia elettrica?

Perché non è così scontato pensare che ci siano più fornitori di energia elettrica tra cui scegliere? Perché fin dagli anni ‘60, l’energia elettrica veniva fornita agli italiani in regime di monopolio statale, e veniva gestita unicamente da Enel. Era dunque sempre ad Enel che il consumatore faceva riferimento per ogni questione che riguardasse la fornitura.

Il servizio di maggior tutela è l’erede di questo monopolio: seguendo alcune direttive UE (in particolare la 96/92/CE), infatti, dagli anni ‘90 l’Italia ha iniziato un progressivo processo di liberalizzazione del mercato dell’energia, a partire dal cosiddetto “decreto Bersani” (D.L. n.79 del 16 marzo 1999), fino al decreto legge 73/07. Dal 1° luglio 2007, dunque, in Italia non è più obbligatorio comprare energia elettrica esclusivamente da Enel, ma esistono diversi gestori che possono rivenderla. Questi gestori fanno parte del mercato libero, perché decidono in autonomia i prezzi a cui rivendere l’energia.

Il “servizio di maggior tutela” o mercato tutelato propone modalità di contratto e prezzi decisi dall’Autorità ogni 3 mesi, seguendo le quotazioni di mercato. Di questo servizio possono usufruire le utenze domestiche, l’illuminazione pubblica e le imprese. Queste ultime, però, possono farlo solo se hanno meno di 50 dipendenti, un fatturato annuo non maggiore di 10 milioni di euro e se sono connesse in bassa tensione.
Ogni zona ha il suo operatore di maggior tutela, che in genere coincide col distributore; nella maggior parte dei casi è Enel.

Il “ddl concorrenza”: le novità sulla bolletta della luce

Il recente Disegno di Legge chiamato “ddl concorrenza”, approvato ad agosto 2017, ha introdotto alcune novità che riguardano molto da vicino i consumatori di energia elettrica: ad esempio, il fatto che sarà possibile rateizzare le maxi bollette. In molti casi, non erano dovute a mancanze da parte del consumatore: il ddl concorrenza, pertanto, tutela maggiormente il consumatore poiché garantisce la possibilità di pagare somme così elevate in un periodo di tempo più lungo.

Un’altra grande novità apportata dal ddl è stata quella di fissare la data oltre la quale il mercato tutelato dell’energia verrà abolito: 1° luglio 2020. Da questa data dunque, non esisterà più il servizio di maggior tutela dell’elettricità, ma tutte le famiglie italiane dovranno scegliere un operatore del mercato libero per rifornirsi di energia elettrica.
Per evitare che, alla data sopra indicata, chi non ha ancora scelto un nuovo fornitore rimanga senza energia elettrica, verrà istituito un servizio detto “di salvaguardia”; ATTENZIONE, però: la dicitura “salvaguardia” non va confusa con il concetto di “tutela”. I costi del servizio di salvaguardia, infatti, saranno molto più “salati” della media, per incoraggiare gli utenti a scegliere un operatore del mercato libero al più presto.
Dato il grande numero di famiglie italiane interessato da un così grosso cambiamento, l’Autorità ha predisposto a proprie spese alcune modalità per agevolare i consumatori nel comprendere piano piano le nuove condizioni: a titolo d’esempio, entro cinque mesi dall’entrata in vigore della legge è stata prevista la realizzazione di un portale online in cui sarà possibile confrontare tra di loro con agio le varie offerte del mercato libero.
Inoltre, i vari operatori del mercato libero dovranno predisporre, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, almeno un’offerta a prezzo fisso e una a prezzo variabile.

Cosa c’è in bolletta? Come si compongono le tariffe dell’energia elettrica

Le bollette non sono semplici da leggere, perciò è facile provare un senso di smarrimento nel cercare di capire il modo in cui è suddivisa la spesa.

Per fortuna, dal 1° gennaio 2016 un piccolo passo avanti in questo senso si è fatto grazie alla bolletta 2.0, ovvero una nuova modalità di presentare la bolletta: le spese sono concentrate in un’unica pagina anziché in tre, sottostando a criteri di facilità e chiarezza di lettura. A questo scopo, le tante sigle che si potevano trovare in precedenza, sono state accorpate in tre macro-voci, che approfondiremo una per una:

  • Spesa per oneri di sistema
  • Spesa per il trasporto e la gestione del contatore
  • Spesa per la materia energia.

Bolletta dell’energia elettrica: la spesa per oneri di sistema

La spesa per oneri di sistema serve per andare a coprire i costi relativi alle funzioni che sono di interesse generale per tutti gli utenti del servizio elettrico. Tra di esse troviamo, ad esempio, il bonus elettricità (che però non viene pagato da chi se ne avvale), gli incentivi alle fonti rinnovabili e la messa in sicurezza del nucleare.

Le componenti che vanno a formare questa voce sono le seguenti:

  • IVA e imposte (per i clienti domestici, raggiungono circa il 10%). (Se vuoi approfondire l’ammontare delle imposte nella bolletta del gas, leggi il nostro articolo “Imposte sul gas”);
  • Arim: questa voce contiene in sé dal 1° gennaio 2018 tutte le spese che prima erano indicate dalle sigle A2, A4, A5, AE, AS, UC4, UC7, MCT. Tra queste troviamo le agevolazioni al sistema ferroviario, il bonus elettricità destinato alle famiglie con reddito più basso, gli sconti per le imprese ad alto fabbisogno di energia, il finanziamento alla ricerca in campo energetico e la messa in sicurezza del nucleare;
  • Asos: questa voce dal 1° gennaio 2018 sostituisce quella precedentemente indicata con la sigla A3. Serve per coprire le spese riguardanti gli oneri per produrre energia elettrica da impianti di cogenerazione e da fonti rinnovabili.

Bolletta dell’energia elettrica: la spesa per il trasporto e la gestione del contatore

La spesa per il trasporto e la gestione del contatore riguarda i costi sostenuti per le attività di misurazione (che comprendono anche la conduzione del contatore), per le azioni di distribuzione locale e per quelle di trasporto dell’elettricità sulle reti di trasmissione in tutta Italia; è composta dalle seguenti voci:

  • UC6: copre i finanziamenti alle imprese incaricate di intervenire sulle reti per migliorare la qualità dei servizi;
  • UC3: copre i disavanzi fra le spese di trasporto e distribuzione previste e quelle effettive;
  • Tau1, Tau2, Tau3: copre i costi di distribuzione, trasporto e misura dell’energia.

La spesa per il trasporto e la gestione del contatore, all’interno delle varie voci, contiene:

  • una quota fissa, ovvero che non varia;
  • una quota potenza, che quindi dipende dalla potenza impiegata dall’utente;
  • una quota energia, che era diversa a seconda dello scaglione di consumo a cui apparteneva l’utente. Dal 1° gennaio 2018 essi sono stati aboliti, ed è stata introdotta la TD, ovvero la Tariffa Domestica.

Gli scaglioni di consumo e la tariffa domestica

Cosa sono gli scaglioni di consumo? Sono fasce di consumo non più applicate che variavano il prezzo che l’utente pagava per l’energia elettrica, in base al consumo annuo: in parole povere, se l’utente usava più energia, pagava di più, perché gli veniva addebitato un prezzo che conteneva al suo interno anche lo scaglione precedente.
Gli scaglioni di consumo vennero adottati negli anni ‘70, ed erano 4 (poi progressivamente ridotti secondo vari criteri): questa misura venne presa perché il periodo era foriero di grosse crisi energetiche e petrolifere, perciò si cercava in questo modo di scoraggiare i consumi.
La tariffa domestica, invece, è unica e non contiene più gli scaglioni, favorendo i vari fabbisogni energetici, giorno per giorno.

Bolletta dell’energia elettrica: la spesa per la materia energia

La spesa per la materia energia va a coprire le voci relative a tutte quelle attività che concernono la fornitura dell’energia elettrica al consumatore, come ad esempio l’acquisto, il dispacciamento e la commercializzazione.
In essa confluiscono le seguenti componenti:

  • PCV, ovvero il Prezzo di Commercializzazione e vendita. Questa voce copre i costi sostenuti per la gestione commerciale degli utenti;
  • DispBT: sostiene la differenza fra le spese di commercializzazione effettivamente versate e i reali costi di gestione;
  • PE: aggiornato ogni 3 mesi dall’ARERA, è il costo di acquisto dell’energia elettrica; contiene al suo interno una compensazione che va a coprire le perdite di rete;
  • PD: è la voce che copre le spese di gestione del flusso di corrente elettrica in rete, ovvero il servizio di dispacciamento. Contiene al suo interno una componente che va a sostenere le spese dovute alle perdite di rete;
  • PPE: è la componente di perequazione della PE. Serve a coprire la differenza fra le spese effettivamente sostenute per dispacciamento ed energia e ciò che viene pagato dagli utenti.

La spesa per la materia energia ha al suo interno:
– una quota fissa;
– una quota energia.

Quali sono le voci in evidenza nella bolletta dell’energia elettrica?

Ci sono alcuni elementi che non possono mai mancare nella tua bolletta dell’elettricità.
Vediamo brevemente quali sono:

  • Informazioni di fatturazione: questa è la sezione nella quale si può capire se la propria fornitura si trova all’interno della maggior tutela o del mercato libero. Qui sono indicati la tipologia di servizio usufruita dal consumatore, i dati della fornitura e i dati dell’intestatario di quest’ultima, nonché l’indirizzo di recapito.
  • Spese: oltre a quelle già citate, ovvero la spesa per oneri di sistema, quella per il trasporto e la gestione del contatore e quella per la materia energia, si troveranno indicati anche il totale delle imposte e dell’IVA e, ovviamente, il totale della bolletta. Vi si potrebbe anche trovare, ma solo se sono oggetto di fatturazione, il bonus sociale ed eventuali ricalcoli. Ovviamente, contestualmente devono essere chiaramente indicati i motivi per cui sono state addebitate queste ulteriori spese, nonché la scadenza, la possibilità di rateizzare e le modalità di pagamento.
  • Consumi: ovvero i dati stimati, effettivi o fatturati dei consumi e delle letture relativi al periodo di riferimento.

Le differenze tra servizio di maggior tutela e mercato libero dell’energia elettrica

Quali sono le differenze tra il servizio di maggior tutela per la fornitura dell’elettricità e il mercato libero? E perché dovrebbe convenire rifornirsi dall’uno o dall’altro?

Come abbiamo accennato, il servizio di maggior tutela è il regime tariffario secondo cui il prezzo dell’energia elettrica viene fissato dall’ARERA ogni tre mesi.
Nel mercato libero, invece, i prezzi sono fissati dagli operatori: ogni azienda, dunque, decide in autonomia se proporre ai propri clienti contratti con prezzi bloccati per un tot di tempo, oppure sempre variabili in funzione del mercato, o secondo diverse fasce orarie, ecc.

C’è poi da ricordare che, come previsto dal ddl concorrenza, dal 1° luglio 2020 non sarà più possibile aderire al servizio di maggior tutela, e sarà più conveniente scegliere un operatore del mercato libero, se non si vuole aderire al servizio di salvaguardia che però, nonostante il nome, offre condizioni nettamente peggiorative.

In ogni caso, i consumatori che scelgono di passare al mercato libero sono tutelati dal Codice di condotta commerciale dell’ARERA, ovvero un insieme di regole di correttezza e trasparenza a cui i vari operatori devono sottostare.

Conviene passare al mercato libero dell’energia elettrica?

Il passaggio al mercato libero dell’energia elettrica è conveniente principalmente per tre ragioni:

  • essere svincolati dalle variazioni di prezzo decise dall’Autorità;
  • poter scegliere una tariffa più adeguata al proprio stile di vita: ad esempio, con un prezzo bloccato per 12 o 24 mesi;
  • scegliere per tempo l’operatore con la tariffa che è più confacente al proprio stile di vita eviterà problemi o imprevisti potenziali derivanti dall’abolizione definitiva del servizio di maggior tutela, che avverrà ufficialmente il 30 giugno 2020.

Inoltre, grazie al mercato libero è possibile avere un unico fornitore sia per il gas che per l’elettricità: non si è obbligati, perciò, a interagire con due diversi fornitori, e si potrebbero ricevere offerte “2 in 1” riguardanti sia il gas che l’energia.
Alcuni operatori inoltre, erogano energia verde proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

Come uscire dal servizio di maggior tutela dell’energia elettrica ed entrare nel mercato libero?

Il passaggio al mercato libero è totalmente gratuito e si può effettuare in qualsiasi momento.
Un volta scelto il nuovo fornitore, bisognerà avere sottomano i seguenti documenti:

  • codice POD (per la luce) e PDR (per il gas) – si trovano sulla bolletta;
  • dati anagrafici dell’intestatario attuale;
  • indirizzo dell’abitazione rifornita;
  • RID bancario e indirizzo mail.

Durante il passaggio al mercato libero, non è previsto nessun distacco della fornitura dell’energia.

Come rientrare nel servizio di maggior tutela dell’energia elettrica?

Se si decide di rientrare nel servizio di maggior tutela, (anche se, lo ricordiamo, esso presto sarà abolito), magari anche solo per prendersi del tempo per confrontare nuove tariffe e nuovi fornitori, è possibile farlo usufruendo del diritto di recesso.

Si può fare una richiesta scritta al proprio fornitore tramite una raccomandata A/R, oppure recandosi direttamente allo sportello commerciale.

Nella richiesta devono essere presenti assolutamente i seguenti dati:

  • nome, cognome o ragione sociale dell’intestatario;
  • copia del documento di identità;
  • codice fiscale e/o partita IVA;
  • codice POD o PDR (si trovano sulla bolletta);
  • indirizzo dell’abitazione a cui arrivava la fornitura.

Bisognerà poi scoprire chi è il distributore della propria zona a cui richiedere il passaggio al mercato tutelato.

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